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domenica 14 aprile 2013

SUICIDIO ASSISTITO

L'Art.115 del Codice Penale svizzero, entrato in vigore nel 1941, non prevede punizioni per chi istiga al suicidio o aiuta chi ha deciso di voler porre fine alla sua esistenza. A meno che non lo faccia per provati "motivi egoistici". Per poter accedere al suicidio assistito è necessario che la malattia sia dichiarata incurabile e che la persona soffra di dolori o accusi handicap insopportabili. Nel febbraio del 2011 la Corte Suprema Svizzera ha equiparato le "malattie dell'anima" (i gravi disturbi psichici), come la depressione, alle malattie fisiche. Aprendo così la strada al suicidio assistito anche in questi casi. Possono accedere i maggiorenni (anche stranieri) capaci di intendere e di volere, capaci di discernimento. Le operazioni che portano alla morte devono svolgersi in territorio svizzero.

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