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giovedì 3 febbraio 2011

ITALIA: EQUITALIA/SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI - 28 febbraio 2008 -

I L
DELLA P E R D U T A IDENTITA' ?
Le Parti si danno atto che il presente CCNL costituisce il primo rinnovo che Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A stipulano a seguito della soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione, avvenuto ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 248 del 2005 recepita dalla Regione Siciliana con propria Legge del 29 dicembre 2005 n. 19. In questo rinnovato scenario, che ha visto il trasferimento delle relative funzioni dapprima alla società “Riscossione S.p.A.”, successivamente ridenominata Equitalia S.p.A., e a Riscossione Sicilia S.p.A, le Parti al termine di un articolato iter negoziale hanno definito il Protocollo identificativo del settore della riscossione e il Verbale di accordo sottoscritti il 28 febbraio 2008.
Le parti si danno reciprocamente atto che il Servizio della riscossione dei tributi, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, è volto ad assicurare l’efficacia del sistema tributario, il contenimento degli oneri a carico dello Stato, l’equità fiscale nei confronti dei cittadini e, anche nella ricerca di una puntuale valorizzazione delle professionalità e delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, ha, quale proprio fine istituzionale primario, quello di migliorare la qualità della riscossione per garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
• un forte effetto deterrente all’evasione fiscale nazionale, regionale e locale;
• un deciso miglioramento del rapporto con i cittadini e gli Enti.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, risulterà importante omogeneizzare ed armonizzare le procedure ed i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale, realizzando un governo unitario nell’azione della riscossione che garantisca uniformità di indirizzi.
In questo fondamentale passaggio, le lavoratrici ed i lavoratori sono un patrimonio indispensabile su cui investire, sia in termini di formazione sia in termini di valorizzazione delle diversità di genere nonché delle esperienze professionali acquisite.
Le Parti concordano di mantenere nel tempo, seppure attraverso apposita autonoma negoziazione di settore, le prassi e le consuetudini adottate nel passato, che hanno realizzato rinnovi contrattuali in coerenza con i complessivi contenuti della contrattazione nazionale del tradizionale Settore di riferimento e ritengono indispensabile con la stipula del Protocollo del 28 febbraio 2008 identificare il Settore della Riscossione.
Le Parti convengono altresì che il sistema delle relazioni sindacali sia basato su principi di responsabilità, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, improntato all' esigenza di contemperare l' interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro con la necessità di incrementare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi erogati ai contribuenti.
Le Parti, nell'assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 nonché del "Protocollo sul welfare” del 23 luglio 2007, concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal Protocollo del 28 febbraio 2008. A tal fine, le Parti ribadiscono che il più volte citato Protocollo unitamente al CCNL costituiscono un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile teso a regolamentare il rapporto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore Riscossione Tributi. (Maurizio Mancini per l'Associazione Sindacale FALCRI-ETR-CALABRIA)

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